Azioni

Titoli azionari

L’Azione è un documento e in particolare un titolo di Credito che rappresenta o “ incorpora” la qualità di socio, ossia la posizione di parte nel contratto di Società. La divisione del capitale sociale in Azioni è elemento caratterizzante del tipo della Società per Azioni.
L’Azione corrisponde alla frazione minima di capitale sociale che occorre sottoscrivere per acquistare la qualità di Socio: essa è perciò INDIVISIBILE.
Se più persone sono comproprietarie di una stessa azione, esse debbono esercitare i diritti inerenti al titolo mediante un rappresentante comune, mentre sono solidalmente responsabili delle obbligazioni derivanti da esso.
L’Azione deve, a norma dell’Articolo2354 c.c., necessariamente contenere:
1) La denominazione, la sede e la durata della società
2) La data dell’atto costitutivo e della sua inscrizione, e l’ufficio del registro delle imprese dove la Società è inscritta
3) Il suo valore nominale e l’ammontare del capitale sociale
4) L’ammontare dei versamenti eseguiti se si tratta di azione non interamente liberata
5) I diritti e gli obblighi particolari ad essa inerenti.

Le Azioni possono essere : azioni nominative oppure azioni al portatore, a scelta dell’azionista, salvo che all’atto costitutivo non ne esiga la nominatività o questa sia imposta dalla circostanza che le azioni non siano interamente liberate, se non che ragioni di ordine fiscale hanno suggerito il principio della nominatività obbligatoria dei titoli azionari: L’articolo 1 della Legge 9 Feb. 1942 n° 96, stabilisce che “ Le Azioni delle Società aventi sede nello stato devono essere nominative”. La regola della nominatività obbligatorio non vige però per quella nuova categoria di Azioni introdotta con la riforma del ’74, che sono le Azioni di risparmio prive del diritto di voto, che la Società può emettere sia come Azioni nominative, sia come Azioni al portatore.
I possessori di Azioni al Portatore, si legittimano all’esercizio dei diritti sociali, con la semplice presentazione del titolo, mentre i possessori di Azioni nominative, si legittima, mediante l’intestazione a loro favore contenuta nel titolo e nel registro dell’emittente.
Il trasferimento delle Azioni si attua per volontà, esclusivamente dell’alienante e dell’acquirente: la qualità di parte nel contratto di Società, si trasmette da un soggetto all’altro, senza necessità del consenso della Società.

CATEGORIE DI AZIONI
Azioni privilegiate: sono le azioni ai cui possessori è riconosciuta una più elevata partecipazione agli utili annuali e alle ripartizione del patrimonio netto risultante dalla liquidazione.
Queste azioni hanno diritto di voto normalmente soltanto nelle assemblee straordinarie ( quelle in cui si discutono le modificazioni dell’atto costitutivo) mentre non hanno diritto di voto nelle assemblee ordinarie e quindi non partecipano alla gestione sociale . I loro possessori hanno comunque il diritto di impugnare anche le deliberazioni d’assemblea ordinaria .

Azioni di risparmio: azioni emesse da società con azioni ordinarie quotate in borsa.
Queste azioni sono privilegiate nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale ma prive del diritto di voto e, anzi, dello stesso diritto di intervenire in assemblea e di chiederne la convocazione. Il “ privilegio “ delle azioni di risparmio è regolato da specifiche disposizioni di legge :

  1.  in sede di ripartizione degli utili, la legge assicura, a titolari un dividendo minimo pari al 5% del valore nominale nella distribuzione annuale degli utili, prima della ripartizione degli utili netti alle altre azioni. Il dividendo deve superare del 2% l’interesse delle azioni ordinarie rispetto al valore nominale.
  2.  in sede di liquidazione della società è riconosciuto il diritto di prelazione sul rimborso del valore nominale dell’Azione: l’attivo potrà essere ripartito tra gli altri soci solo dopo che siano stati integralmente rimborsati gli azionisti di risparmio.
  3. la riduzione del capitale sociale, per perdite non importa riduzione del valore nominale delle Azioni di risparmio, se non per la parte che eccede il valore nominale complessivo delle altre Azioni.

L’Azione di risparmio presenta determinate caratteristiche:
1)è priva del diritto di voto, di intervento in assemblea;
2)viene emessa al portatore a meno che non sia interamente liberata, nel qual caso l’emissione nominativa è obbligatoria;
3) il possessore ha diritto di ricevere in opzione altre azioni di risparmio di nuova emissione nel caso di aumento di capitale sociale.

Le Azioni di risparmio, unitamente alle azioni a voto limitato non possono superare la metà del capitale sociale dell’ente.

Azioni di godimento : azioni che sono emesse in seguito ad una riduzione di capitale sociale; esse non attribuiscono il diritto di voto nelle assemblee e conferiscono all’azionista il diritto d’intervento in assemblea, il diritto d’opzione e quello di impugnazione delle deliberazioni assembleari. L' Azioni di godimento attribuiscono a termine dell’articolo 2353 c.c. , il diritto di partecipare agli eventuale utili – che residuano dopo il pagamento delle azioni non rimborsate – con un dividendo pari all’interesse legale, in caso di liquidazione della società, le Azioni di godimento concorrono nella ripartizione del patrimonio sociale residuo, ossia dopo che siano state rimborsate le altre azioni al loro valore nominale.

Azioni con “ Prestazioni accessorie” : azioni che impongono oltre che all’obbligo dei conferimenti , anche quello di prestazioni non consistenti in denaro ( come cose, lavoro, o finanziamenti) esse hanno il requisito delle inalienabilità, ossia non possono essere trasferite senza il consenso dei soci amministratori; in oltre, esse nascono con la stipulazione del contratto sociale.

I DIRITTI E GLI OBBLIGHI DELLE AZIONI
Delle Azioni, si suole distinguere fra diritti patrimoniali e diritti amministrativi dell’Azionista:

Si debbono poi aggiungere alla facoltà di disporre dell’azione stessa: il diritto di alienare l’Azione, il diritto darla in pegno, o in usufrutto. Unico obbligo inerente all’Azione è quello di eseguire il conferimento, nei modi e nei tempi stabiliti. Il socio in mora nei versamenti non può esercitare il diritto di voto; non gli è invece, interdetto l’esercizio, degli altri diritti sociali.